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Fondo Espero

si informa che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2 dell’“Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”, dopo che l'Amministrazione avrà comunicato la sottoscrizione dell’Accordo al lavoratore interessato, la comunicazione della propria volontà di non aderire al Fondo Espero andrà indirizzata all’Amministrazione di appartenenza, nelle modalità previste da quest’ultima.

Le confermo che ad oggi l'amministrazione centrale (Ministero dell'Istruzione) non ha ancora fornito l'informativa necessaria per attivare il processo di adesione per silenzio assenso, e non ha pertanto neanche fornito indicazioni su come comunicare la propria volontà di non adesione.

L'accordo sul silenzio assenso (in cui il Fondo è parte terza) riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 e prevede che, quando il datore di lavoro avrà formalizzato al lavoratore la comunicazione dell'attivazione dell'accordo stesso (al momento tale comunicazione non è stata ancora inviata), il lavoratore avrà 9 mesi di tempo per esprimere la propria volontà di non aderire (diniego). Le confermo, pertanto, che la comunicazione del diniego dovrà essere inviata unicamente al datore di lavoro (Amministrazione), il quale, registrando la volontà di "non adesione", non trasmetterà al Fondo il nominativo del lavoratore interessato, per attivare l'adesione silente.

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